Ultima modifica: 28 Febbraio 2020
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Coronavirus. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020

Nel testo del DPCM: sospensione degli eventi e le competizioni sportive; sospensione dei viaggi d’istruzione e delle uscite didattiche fino al 15 marzo; obbligo fino al 15 marzo di certificato medico per riammissione per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni.

Si riporta il testo della circolare n. 74 (pdf, 153 kB)

Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA

Relativamente al DPCM in oggetto (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), il cui testo integrale viene allegato alla presente circolare, desidero richiamare l’attenzione su alcune disposizioni del medesimo, qui di seguito riportate:

Art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio

  1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e conte- nere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori misure di contenimento:
  2. a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa;
  3. b) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;
  4. c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
  5. d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

[…]

Art. 2 – Lavoro agile

  1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività’ lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

L’occasione mi è gradita per esprimere nuovamente a tutto il personale e ai bambini/ragazzi/genitori la vicinanza della scuola in questi momenti di chiusura forzata, in attesa di nuove comunicazioni ufficiali.

Un saluto cordiale

Il dirigente scolastico
Alberto Ardizzone

Allegato




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