Dlgs 33/2013 – Articolo 42 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
Non dite mai che non ce la potete fare, non è vero. Ognuno di noi è fortissimo e responsabile di se stesso.
Dobbiamo camminare nella vita, una gamba davanti all'altra.
Che la marcia che vi aspetta sia la marcia della vita. Liliana Segre, testimone dell'Olocausto
Ascolta l'intervento di Liliana Segre agli studenti, Arcimboldi di Milano, 27 gen 20 - link al video
Giorno del ricordo
Oggi il vero avversario da battere, più forte e più insidioso, è quello dell’indifferenza, del disinteresse, della noncuranza, che si nutrono spesso della mancata conoscenza della storia e dei suoi eventi. Questi ci insegnano che l’odio la vendetta, la discriminazione, a qualunque titolo esercitati, germinano solo altro odio e violenza.
Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica italiana
Fonte: sito del Quirinale