Articolo 17 , comma 1,2 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
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IC Copernico scuola polo Valutazione ed esami di stato – Progetto Provalo
Non dite mai che non ce la potete fare, non è vero. Ognuno di noi è fortissimo e responsabile di se stesso.
Dobbiamo camminare nella vita, una gamba davanti all'altra.
Che la marcia che vi aspetta sia la marcia della vita. Liliana Segre, testimone dell'Olocausto
Ascolta l'intervento di Liliana Segre agli studenti, Arcimboldi di Milano, 27 gen 20 - link al video
Giorno del ricordo
Oggi il vero avversario da battere, più forte e più insidioso, è quello dell’indifferenza, del disinteresse, della noncuranza, che si nutrono spesso della mancata conoscenza della storia e dei suoi eventi. Questi ci insegnano che l’odio la vendetta, la discriminazione, a qualunque titolo esercitati, germinano solo altro odio e violenza.
Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica italiana
Fonte: sito del Quirinale