{"id":8525,"date":"2019-08-05T18:10:23","date_gmt":"2019-08-05T16:10:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.icscopernico.edu.it\/old\/?page_id=8525"},"modified":"2023-07-14T12:06:46","modified_gmt":"2023-07-14T10:06:46","slug":"codice-disciplinare-e-di-comportamento","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.icscopernico.edu.it\/old\/codice-disciplinare-e-di-comportamento\/","title":{"rendered":"Codice disciplinare e di comportamento personale"},"content":{"rendered":"<h3>Novit\u00e0<\/h3>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.interno.gov.it\/sites\/default\/files\/2023-07\/dpr_13_giugno_2023_n._81-_modifiche_al_codice_di_comportamento_dei_dipendenti-pubblici.pdf\">DPR 13 giugno 2023, n. 81 &#8211; Codice di comportamento dei dipendenti pubblici<\/a> , in vigore dal 14 luglio 2023.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.icscopernico.edu.it\/old\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Codice-disciplina-Dirigenti-2016_2018-Capo-V.pdf\">Codice disciplinare e di comportamento, relativo ai dirigenti scolastici<\/a>\u00a0(pdf, 376 kB),\u00a0a norma dell\u2019art. 55, comma 2 del D.Lgs. 165\/2001 e dell\u2019art. 28, commi 10 e 11 del <span class='tooltipsall tooltip_post_id_9255 classtoolTips4'>CCNL<\/span><br \/>\nsottoscritto in via definitiva in data 8 luglio 2019<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.icscopernico.edu.it\/old\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Art_13-CCNL-2016-2018-Codice-disciplinare-personale-ausiliario-tecnico-ed-amministrativo-.pdf\">Nuovo codice disciplinare personale <span class='tooltipsall tooltip_post_id_9241 classtoolTips7'>ATA<\/span><\/a>\u00a0(pdf, 28 kB), a seguito\u00a0della firma definitiva del CCNL Comparto scuola 2016\/2018 avvenuta il 19\/04\/2018. In vigore dal 9 maggio 2018.<\/li>\n<li>Per quanto concerne, la responsabilit\u00e0 disciplinare del personale docente\u00a0ed educativo, nelle more della sessione negoziale, si evidenziano le modifiche introdotte dal comma 3 dell\u2019art. 29 del citato CCNL alla disciplina della sanzione della destituzione irrogabile al personale docente ed educativo ai sensi dell\u2019art. 498 del T.U. n. 297\/94.\u00a0<br \/>\nL\u2019art.55, comma 2, del decreto legislativo n. 165\/2001, stabilisce che la pubblicazione sul sito istituzionale dell\u2019amministrazione del codice disciplinare equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all\u2019ingresso della sede di lavoro.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Codici disciplinari personale scolastico<\/h3>\n<p>Di seguito riportiamo il codice disciplinare docenti, ancora in vigore, e il codice discipliare del personale ATA prima delle modifiche apportate dal contratto firmato il 19 aprile 2018.<\/p>\n<p>Riportiamo, inoltre, il testo del\u00a0<a href=\"https:\/\/www.icscopernico.edu.it\/old\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/ccnl-istruzione-e-ricerca-2016-2018-del-19-aprile-2018.pdf\">CCNL Comparto Istruzione Ricerca per il triennio 2016-2018<\/a>\u00a0(pdf, 2 MB), firmato il 19 aprile 2018, nel quale il Titolo III \u00e8 dedicato alla responsabilit\u00e0 disciplinare.<\/p>\n<div class=\"postentry\">\n<p>Come previsto dall\u2019articolo 55, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cos\u00ec come modificato dall\u2019articolo 68, comma 2 del decreto legislativo n. 150 del 2009, pubblichiamo qui le informazioni relative al\u00a0<em>Codice disciplinare e di\u00a0<a href=\"https:\/\/www.icscopernico.edu.it\/old\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Codice-disciplinare-e-di-condotta.pdf\">comportamento<\/a>\u00a0della Scuola.<\/em><\/p>\n<p>Sintesi normativa \u2013 Personale ATA, personale Docente.<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>INDICE<\/strong><\/p>\n<p>Le Fonti\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0Personale ATA\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li>Profili e mansioni<\/li>\n<li>Obblighi<\/li>\n<li>Sanzioni<\/li>\n<li>Nuovi illeciti disciplinari<\/li>\n<li>Sospensione cautelare<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00a0Personale Docente\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li>Funzione docente<\/li>\n<li>Incompatibilit\u00e0<\/li>\n<li>Sanzioni<\/li>\n<li>Nuovi illeciti disciplinari<\/li>\n<li>Sospensione cautelare\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00a0<strong>Allegati<\/strong>\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li>Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali<\/li>\n<li>Artt. 2104, 2105, 2106 \u2013 Codice Civile<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><strong>\u00a0LE FONTI\u00a0<\/strong><\/p>\n<table width=\"603\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\u00a0<strong>Personale ATA<\/strong><\/td>\n<td>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.icscopernico.edu.it\/old\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/DLgs30-03-2001_165.pdf\">Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.icscopernico.edu.it\/old\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/DLgs27-10-2009_150.pdf\">Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;<\/a><\/li>\n<li>CCNL Scuola Capo V &#8211; personale ata <a href=\"https:\/\/www.icscopernico.edu.it\/old\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/CCNL-SCUOLA-2002-5-24.07.2003.pdf\">(24.7.2003<\/a>;\u00a0<a href=\"https:\/\/www.icscopernico.edu.it\/old\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/CCNL-SCUOLA-2006-2009-7.10.2007.pdf\">7.10.2007<\/a>);<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Personale Docente<\/strong><\/td>\n<td>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.icscopernico.edu.it\/old\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Decreto-Legislativo-297-1994.pdf\">Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.icscopernico.edu.it\/old\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/DLgs30-03-2001_165.pdf\">Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.icscopernico.edu.it\/old\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/DLgs27-10-2009_150.pdf\">Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;<\/a><\/li>\n<li>CCNL Scuola CAPO IV \u2013 DOCENTI (<a href=\"https:\/\/www.icscopernico.edu.it\/old\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/CCNL-SCUOLA-2006-2009-7.10.2007.pdf\">7.10.2007<\/a>);<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0<strong>Tutti<\/strong><\/td>\n<td>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.icscopernico.edu.it\/old\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Codice-di-condotta-contro-le-molestie-sessuali.pdf\">ALLEGATO 1 al CCNL<\/a>:\u00a0schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.icscopernico.edu.it\/old\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/ALLEGATO-2-al-CCNL-SCUOLA2O06-2OO9-codice-di-comportamento-dei-dipendenti-delle-pubbl-amminist.pdf\">ALLEGATO 2 al CCNL<\/a>: codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.icscopernico.edu.it\/old\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/cm088_-8-nov-2010.pdf\">CM 88 dell\u20198 novembre 2010<\/a>: applicazione DLgs 150 al personale della scuola\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.icscopernico.edu.it\/old\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Allegato-1-Procedimento-disciplinare-per-tutto-il-personale-scolastico-1.pdf\">allegato 1<\/a>\u00a0(per tutto il personale);<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.icscopernico.edu.it\/old\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Allegato-2-Personale-ATA-Infrazioni-sanzioni-disciplinari-e-sospensione-cautelare-1.pdf\">allegato 2<\/a>\u00a0(personale ATA);<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.icscopernico.edu.it\/old\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Allegato-3-Personale-docente-Infrazioni-sanzioni-e-sospensione-cautelare-1.pdf\">allegato 3<\/a>\u00a0(personale docente)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"4\"><strong>Note<\/strong><\/td>\n<td>Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell\u2019art. 63 del DLvo 165\/01. (art. 67, c. 2, DLvo 150\/09).<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Le disposizioni dall\u2019art. 55 fino al 55-octies del DLvo 165\/01 costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all\u2019articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all\u2019articolo 1, comma 2.Ferma la disciplina in materia di responsabilit\u00e0 civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l\u2019articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni \u00e8 definita dai contratti collettivi. (art. 55 del DLvo 165\/01, come modificato dall\u2019art. 68 del DLvo 150\/09).<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>La riforma ha abrogato espressamente gli organismi collegiali (collegi di disciplina) previsti dal decreto legislativo n. 297 del 1994. Al riguardo, si richiama la particolare attenzione sulla necessita di assicurare, da parte dei competenti uffici, che l\u2019esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose e non a sindacare, neppure indirettamente, l\u2019autonomia della funzione docente. (CM 88\/10, pp. 6-8).<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dal 19 giugno 2013 \u00e8 entrato in vigore il codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con il\u00a0<a href=\"https:\/\/www.icscopernico.edu.it\/old\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Decreto_del_Presidente_della_Repubblica_16_aprile_2013_n62.pdf\">Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62,<\/a>\u00a0pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 giugno 2013, che sostituisce il\u00a0<a href=\"https:\/\/www.icscopernico.edu.it\/old\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Codice_Comportamento_Dipendenti_P_A__DPCM_281120001.pdf\">Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28 novembre 2000<\/a>.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<hr \/>\n<p><strong>\u00a0Personale ATA\u00a0<\/strong><\/p>\n<table width=\"603\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Profili e mansioni<\/strong>Tab. A \u2013\u00a0<u>CCNL 24.7.03<\/u><\/td>\n<td>\n<p><strong>Area D:<\/strong>Svolge attivit\u00e0 lavorativa di rilevante complessit\u00e0 ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l\u2019organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attivit\u00e0 e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.<\/p>\n<p>Organizza autonomamente l\u2019attivit\u00e0 del personale ATA nell\u2019ambito delle direttive del dirigente scolastico.<\/p>\n<p>Attribuisce al personale ATA, nell\u2019ambito del piano delle attivit\u00e0, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l\u2019orario d\u2019obbligo, quando necessario.<\/p>\n<p>Svolge con autonomia operativa e responsabilit\u00e0 diretta attivit\u00e0 di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; \u00e8 funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.<\/p>\n<p>Pu\u00f2 svolgere attivit\u00e0 di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Pu\u00f2 svolgere incarichi di attivit\u00e0 tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell\u2019ambito delle istituzioni scolastiche.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Area C<\/strong><\/p>\n<p>Nei diversi profili svolge le seguenti attivit\u00e0 specifiche:<\/p>\n<p><em>amministrativo<\/em><\/p>\n<ul>\n<li>attivit\u00e0 lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilit\u00e0 diretta nella definizione e nell\u2019esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante l\u2019utilizzazione di procedure informatiche.<\/li>\n<li>Sostituisce il DSGA. Pu\u00f2 svolgere attivit\u00e0 di formazione e aggiornamento ed attivit\u00e0 tutorie nei confronti di personale neo assunto. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell\u2019area B. Coordina pi\u00f9 addetti dell\u2019area B.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>tecnico<\/em><\/p>\n<ul>\n<li>attivit\u00e0 lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilit\u00e0 diretta, anche mediante l\u2019utilizzazione di procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell\u2019area di riferimento assegnata. In rapporto alle attivit\u00e0 di laboratorio connesse alla didattica, \u00e8 subconsegnatario con l\u2019affidamento della custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine, nonch\u00e9 dei reparti di lavorazione. Conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l\u2019efficienza e la funzionalit\u00e0. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell\u2019area B. Coordina pi\u00f9 addetti dell\u2019area<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Area B:<\/strong><\/p>\n<p>Nei diversi profili svolge le seguenti attivit\u00e0 specifiche con autonomia operativa e responsabilit\u00e0 diretta:<\/p>\n<p><em>amministrativo<\/em><\/p>\n<ul>\n<li>nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino pu\u00f2 essere addetto, con responsabilit\u00e0 diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attivit\u00e0 lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacit\u00e0 di esecuzione delle procedure anche con l\u2019utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalit\u00e0 di catalogazione.<\/li>\n<li>Ha competenza diretta della tenuta dell\u2019archivio e del protocollo.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>tecnico<\/em><\/p>\n<p>conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l\u2019efficienza e la funzionalit\u00e0. Supporto tecnico allo svolgimento delle attivit\u00e0 didattiche. Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.<\/p>\n<p><em>cucina<\/em><\/p>\n<ul>\n<li>preparazione e confezionamento dei pasti, conservazione delle vivande, anche attraverso strumentazioni particolari, di cui cura l\u2019ordinaria manutenzione.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>infermeria<\/em><\/p>\n<ul>\n<li>organizzazione e funzionamento dell\u2019infermeria dell\u2019istituzione scolastica e cura delle relative dotazioni mediche, farmacologiche e strumentali. Pratiche delle terapie e delle misure di prevenzione prescritte.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>guardaroba<\/em><\/p>\n<ul>\n<li>conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni. Organizzazione e tenuta del guardaroba.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Area A s<\/strong><\/p>\n<p>Nei diversi profili svolge le seguenti attivit\u00e0 specifiche:<\/p>\n<p><em>servizi scolastici<\/em><\/p>\n<ul>\n<li>coordinamento dell\u2019attivit\u00e0 del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolge attivit\u00e0 qualificata di assistenza all\u2019handicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell\u2019infanzia.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>servizi agrari<\/em><\/p>\n<ul>\n<li>attivit\u00e0 di supporto alle professionalit\u00e0 specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Area A<\/strong><\/p>\n<p>Esegue, nell\u2019ambito di specifiche istruzioni e con responsabilit\u00e0 connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attivit\u00e0 caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E\u2019 addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all\u2019orario delle attivit\u00e0 didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;<\/p>\n<p>di vigilanza sugli alunni, compresa l\u2019ordinaria vigilanza e l\u2019assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell\u2019accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all\u2019interno e nell\u2019uscita da esse, nonch\u00e9 nell\u2019uso dei servizi igienici e nella cura dell\u2019igiene personale anche con riferimento alle attivit\u00e0 previste dall\u2019art. 47.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<hr \/>\n<table width=\"603\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Obblighi<\/strong>Art.92\u00a0\u2013\u00a0<u>CCNL\u00a07.10.07<\/u><\/td>\n<td>\n<ol>\n<li>Il dipendente adegua il proprio comportamento all\u2019obbligo costituzionale di servire esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilit\u00e0 e di rispettare i princ\u00ecpi di buon andamento e imparzialit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l\u2019interesse pubblico agli interessi privati propri ed<\/li>\n<li>Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l\u2019instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l\u2019Amministrazione e i<\/li>\n<li>In tale contesto, tenuto conto dell\u2019esigenza di garantire la migliore qualit\u00e0 del servizio, il dipendente deve in particolare:<\/li>\n<li>esercitare con diligenza, equilibrio e professionalit\u00e0 i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarit\u00e0;<\/li>\n<li>cooperare al buon andamento dell\u2019istituto, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l\u2019esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall\u2019Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;<\/li>\n<li>rispettare il segreto d\u2019ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;<\/li>\n<li>non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d\u2019ufficio;<\/li>\n<li>nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attivit\u00e0 amministrative previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell\u2019Amministrazione, nonch\u00e9 agevolare le procedure ai sensi del DLvo 443\/2000 e del DPR n.445\/2000 in tema di autocertificazione;<\/li>\n<li>favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;<\/li>\n<li>rispettare l\u2019orario di lavoro, adempiere alle formalit\u00e0 previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l\u2019autorizzazione del dirigente scolastico;<\/li>\n<li>durante l\u2019orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a princ\u00ecpi generali di correttezza ma, altres\u00ec, all\u2019esigenza di coerenza con le specifiche finalit\u00e0 educative dell\u2019intera comunit\u00e0 scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignit\u00e0 degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;<\/li>\n<li>non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attivit\u00e0 lavorative, ancorch\u00e9 non remunerate, in periodo di malattia od infortunio;<\/li>\n<li>eseguire gli ordini inerenti all\u2019esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l\u2019ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l\u2019ha impartito dichiarandone le ragioni; se l\u2019ordine \u00e8 rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l\u2019ordine quando l\u2019atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;<\/li>\n<li>tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale;<\/li>\n<li>assicurare l\u2019integrit\u00e0 degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;<\/li>\n<li>avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;<\/li>\n<li>non valersi di quanto \u00e8 di propriet\u00e0 dell\u2019Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;<\/li>\n<li>non chiedere n\u00e9 accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilit\u00e0 in connessione con la prestazione lavorativa;<\/li>\n<li>osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l\u2019accesso ai locali dell\u2019Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all\u2019Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;<\/li>\n<li>comunicare all\u2019Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle stesse;<\/li>\n<li>in caso di malattia, dare tempestivo avviso all\u2019ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;<\/li>\n<li>astenersi dal partecipare all\u2019adozione di decisioni o ad attivit\u00e0 che possano coinvolgere direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.<\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<hr \/>\n<table width=\"603\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>Sanzioni<\/strong>artt. 93 e 95,\u00a0<u>CCNL<\/u><\/p>\n<p><u>7.10.07<\/u><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<ol>\n<li>Le violazioni degli obblighi danno luogo, secondo la gravit\u00e0 dell\u2019infrazione, previo procedimento disciplinare, all\u2019applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>a) rimprovero verbale;<\/strong><\/p>\n<p><strong>b) rimprovero scritto;<\/strong><\/p>\n<p><strong>c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione\u00a0<\/strong>(l\u2019importo delle ritenute sar\u00e0 introitato dal bilancio della scuola e destinato ad attivit\u00e0 sociali a favore degli alunni) per:<\/p>\n<ol>\n<li>-) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonch\u00e9 dell\u2019orario di lavoro;-) condotta non conforme a princ\u00ecpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;-) negligenza nell\u2019esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilit\u00e0, debba espletare azione di vigilanza;-) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;-) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell\u2019Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall\u2019art. 6 della legge n. 300 del 1970;-) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell\u2019assolvimento dei compiti assegnati;-) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all\u2019Amministrazione, agli utenti o ai terzi.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>d)\u00a0sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni per:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>-) recidiva nelle mancanze previste sub a), b), c) che abbiano comportato l\u2019applicazione del massimo della multa;-) particolare gravit\u00e0 delle mancanze previste sub a), b), c);-) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l\u2019entit\u00e0 della sanzione \u00e8 determinata in relazione alla durata dell\u2019assenza o dell\u2019abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravit\u00e0 della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all\u2019Amministrazione, agli utenti o ai terzi;-) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;-) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;-) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;-) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;-) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell\u2019Amministrazione, esulanti dal rispetto della libert\u00e0 di pensiero, ai sensi dell\u2019art. 1 della legge 300 del 1970;-) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignit\u00e0 della persona;-) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all\u2019Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>e) licenziamento con preavviso per:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>-) recidiva plurima, almeno tre volte nell\u2019anno, nelle mancanze previste sub d), anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l\u2019applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;-) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell\u2019Amministrazione o ad essa affidati;-) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;-) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;-) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacit\u00e0 ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;-) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravit\u00e0;-) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravit\u00e0 tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>f) licenziamento senza preavviso per:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>-) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;-) accertamento che l\u2019impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;-) condanne passate in giudicato:\n<ol>\n<li>di cui art. 58 del DLvo 18 agosto 2000, n.267, nonch\u00e9 per i reati di cui agli art. 316 e 316 bis del codice penale;<\/li>\n<li>quando alla condanna consegua comunque l\u2019interdizione perpetua dai pubblici uffici;<\/li>\n<li>per i delitti indicati dall\u2019art. 3, comma 1, della legge n. 97 del<\/li>\n<\/ol>\n<p>-) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravit\u00e0;<\/p>\n<p>-) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravit\u00e0 tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<hr \/>\n<table width=\"603\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>Nuovi illeciti disciplinari<\/strong>art. 69\u00a0<u>DLvo 150\/09;<\/u><\/p>\n<p>art. 55-bis, co.7; art. 55-quater; art. 55-<\/p>\n<p>sexies e art. 55 \u2013 septies\u00a0del\u00a0<u>DLvo 165\/01<\/u>;<\/p>\n<p><u>CM 88\/10<\/u>, pp. 7-8 e\u00a0pp. 10-14.<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>1) Rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato motivo (art. 55-bis, comma 7, DLvo 165\/01) ;<strong>sanzione: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, in proporzione alla gravit\u00e0 dell\u2019illecito\u00a0<\/strong><strong>contestato, fino ad un massimo di 15 giorni.<\/strong><\/p>\n<p>2) Violazione di obblighi legati alla prestazione lavorativa \u2013 stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto\u00a0collettivo o individuale, da atti o provvedimenti dell\u2019amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento alla quale\u00a0consegua la condanna della P.A. al risarcimento del danno (art.55-sexies, co. 1, DLvo 165\/01);<\/p>\n<p><strong>sanzione:\u00a0<\/strong>ove gi\u00e0 non ricorrano i presupposti per l\u2019applicazione di un\u2019altra sanzione disciplinare,\u00a0<strong>sospensione dal servizio\u00a0<\/strong><strong>con privazione della retribuzione da 3 giorni a 3 mesi, in proporzione all\u2019entit\u00e0 del risarcimento.<\/strong><\/p>\n<p>3) Comportamento che cagioni grave danno al normale funzionamento dell\u2019ufficio di appartenenza, per inefficienza o\u00a0incompetenza professionale accertata dall\u2019Amministrazione, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la\u00a0valutazione del personale delle AA.PP. (art. 55-sexies, co. 2, del DLvo 165\/01);<\/p>\n<p><strong>sanzione: collocamento in disponibilit\u00e0 con privazione del diritto a percepire aumenti retributivi sopravvenuti.<\/strong><\/p>\n<p>4) Prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l\u2019Amm.ne formula, ai sensi delle\u00a0disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale, una valutazione di insufficiente rendimento, a\u00a0causa della reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari,\u00a0dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell\u2019amministrazione di appartenenza o dai codici di\u00a0comportamento;<\/p>\n<p>5) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell\u2019arco di un\u00a0biennio o comunque per pi\u00f9 di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall\u2019amministrazione;<\/p>\n<p>6) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall\u2019amministrazione per motivate esigenze di servizio;<\/p>\n<p><strong>sanzione: licenziamento con preavviso.<\/strong><\/p>\n<p>7) Falsa attestazione della presenza in servizio mediante l\u2019alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre\u00a0modalit\u00e0 fraudolente, ovvero giustificazione dell\u2019assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta\u00a0falsamente uno stato di malattia;<\/p>\n<p>8) falsit\u00e0 documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione dell\u2019instaurazione del rapporto di lavoro o di progressioni di\u00a0carriera;<\/p>\n<p>9) reiterazione nell\u2019ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o minacciose o ingiuriose o moleste o comunque lesive\u00a0dell\u2019onore e della dignit\u00e0 personale altrui;<\/p>\n<p>10) condanna penale definitiva, in relazione alla quale \u00e8 prevista l\u2019interdizione perpetua dai pubblici uffici o l\u2019estinzione,\u00a0comunque denominata, del rapporto di lavoro;<\/p>\n<p><strong>sanzione: licenziamento senza preavviso.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<hr \/>\n<table width=\"603\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>Sospensione\u00a0cautelare<\/strong>art. 97 del\u00a0<u>C.C.N.L.\u00a0<\/u><u>2006\/2009<\/u>;<\/p>\n<p>art. 69\u00a0<u>DLvo 150\/09<\/u>;<\/p>\n<p>art. 55-ter\u00a0<u>D<\/u><u>L<\/u><u>vo\u00a0<\/u><u>165\/01;<\/u><\/p>\n<p><u>CM 88\/10<\/u>, pp. 15 e 23.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>\u00a0<strong>Obbligatoria<\/strong>1) L\u2019autorit\u00e0 giudiziaria emette un provvedimento restrittivo della libert\u00e0 personale. In questo caso il provvedimento perdura in\u00a0coincidenza con lo stato di detenzione o comunque con lo stato restrittivo della libert\u00e0.<\/p>\n<p>2) Il dipendente ha commesso uno dei reati indicati dall\u2019art. 58 del DLvo 267\/2000.<\/p>\n<p><strong>Facoltativa<\/strong><\/p>\n<p>Il dipendente \u00e8 stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da\u00a0comportare, se accertati, l\u2019applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell\u2019art. 95, commi 8 e 9, del\u00a0CCNL vigente.<\/p>\n<p><strong>Organo competente:\u00a0<\/strong>Direttore generale dell\u2019U.S.R.<\/p>\n<p>Il Dirigente scolastico, in casi di particolare urgenza, con provvedimento provvisorio motivato trasmesso tempestivamente al\u00a0Direttore generale dell\u2019USR per la convalida o la revoca da effettuarsi entro 10 gg. dall\u2019adozione del medesimo provvedimento.<\/p>\n<p>In caso di revoca o mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente \u00e8 immediatamente\u00a0reintegrato in servizio con il riconoscimento dell\u2019intero trattamento economico spettante, e fatte salve le azioni di tutela dei\u00a0diritti eventualmente lesi.<\/p>\n<p><strong>Durata<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 commisurata alla permanenza delle ragioni che l\u2019hanno resa necessaria. Tuttavia, quando sia stata adottata a causa del\u00a0procedimento penale, non pu\u00f2 comunque superare il termine massimo di 5 anni previsto dall\u2019articolo 9, Legge 19\/1990.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<hr \/>\n<p><strong>\u00a0Personale Docente\u00a0<\/strong><\/p>\n<table width=\"603\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>Funzione docente<\/strong>artt. 26-29\u00a0<u>CCNL\u00a0<\/u><u>Scuola<\/u><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p><strong>Funzione docente<\/strong>La funzione docente realizza il processo di insegnamento\/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalit\u00e0 e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell\u2019istruzione.<\/p>\n<p>La funzione docente si fonda sull\u2019autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attivit\u00e0 individuali e collegiali e nella partecipazione alle attivit\u00e0 di aggiornamento e formazione in servizio.<\/p>\n<p>In attuazione dell\u2019autonomia scolastica i docenti, nelle attivit\u00e0 collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti pi\u00f9 utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico\u2013didattici, il piano dell\u2019offerta formativa, adattandone l\u2019articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio \u2013 economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalit\u00e0 decise dal collegio dei docenti.<\/p>\n<p><strong>Profilo professionale docente<\/strong><\/p>\n<p>Il profilo professionale dei docenti \u00e8 costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell\u2019esperienza didattica, l\u2019attivit\u00e0 di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell\u2019offerta formativa della scuola.<\/p>\n<p>Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze e sono articolati in:<\/p>\n<ul>\n<li>attivit\u00e0 di insegnamento<\/li>\n<li>attivit\u00e0 funzionali alla prestazione di insegnamento.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Attivit\u00e0 di insegnamento<\/strong><\/p>\n<p>Nell\u2019ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l\u2019attivit\u00e0 di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell\u2019infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d\u2019istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l\u2019orario delle lezioni. Nell\u2019ambito delle 22 ore d\u2019insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l\u2019attivit\u00e0 frontale e di assistenza alla mensa \u00e8 destinata, previa programmazione, ad attivit\u00e0 di arricchimento dell\u2019offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l\u2019attivit\u00e0 frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell\u2019ambito del plesso di servizio.<\/p>\n<p>Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d\u2019arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell\u2019orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi\u00a0didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell\u2019obbligo, alle finalit\u00e0 indicate al comma 2, nonch\u00e9 mediante l\u2019utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attivit\u00e0 parascolastiche ed interscolastiche.<\/p>\n<p><strong>Attivit\u00e0 funzionali all\u2019insegnamento<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 funzionale all\u2019insegnamento \u00e8 costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attivit\u00e0, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l\u2019attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attivit\u00e0 relative:<\/li>\n<li>alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;<\/li>\n<li>alla correzione degli elaborati;<\/li>\n<li>ai rapporti individuali con le<\/li>\n<li>Le attivit\u00e0 di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:<\/li>\n<li>partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l\u2019attivit\u00e0 di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l\u2019informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull\u2019andamento delle attivit\u00e0 educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;<\/li>\n<li>la partecipazione alle attivit\u00e0 collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attivit\u00e0 sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrer\u00e0 tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;<\/li>\n<li>lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalit\u00e0 organizzative del servizio, il consiglio d\u2019istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalit\u00e0 e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilit\u00e0 al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell\u2019istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.<\/p>\n<p>Per assicurare l\u2019accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell\u2019inizio delle lezioni e ad assistere all\u2019uscita degli alunni medesimi.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<hr \/>\n<table width=\"603\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Incompatibilit\u00e0<\/strong>art. 508,\u00a0<u>DLvo 297\/94<\/u><\/td>\n<td>\n<p>Al personale docente non \u00e8 consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.Il personale docente, ove assuma lezioni private, \u00e8 tenuto ad informare il dirigente scolastico, al quale deve altres\u00ec comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.<\/p>\n<p>Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il dirigente scolastico pu\u00f2 vietare l\u2019assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.<\/p>\n<p>Avverso il provvedimento del dirigente scolastico \u00e8 ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.<\/p>\n<p>Nessun alunno pu\u00f2 essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.<\/p>\n<p>L\u2019ufficio di docente non \u00e8 cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico \u00e8 tenuto a darne immediata notizia all\u2019amministrazione.<\/p>\n<p>L\u2019assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall\u2019impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.<\/p>\n<p>Il personale docente non pu\u00f2 esercitare attivit\u00e0 commerciale, industriale e professionale, n\u00e9 pu\u00f2 assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societ\u00e0 costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societ\u00e0 od enti per i quali la nomina \u00e8 riservata allo Stato e sia intervenuta l\u2019autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Tale divieto non si applica nei casi di societ\u00e0 cooperative.<\/p>\n<p>Il personale che contravvenga a tali divieti viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019ottemperanza alla diffida non preclude l\u2019azione disciplinare.<\/p>\n<p>Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l\u2019incompatibilit\u00e0 sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.<\/p>\n<p>Al personale docente \u00e8 consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l\u2019esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all\u2019assolvimento di tutte le attivit\u00e0 inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l\u2019 orario di insegnamento e di servizio.<\/p>\n<p>Avverso il diniego di autorizzazione \u00e8 ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<hr \/>\n<table width=\"603\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Sanzioni<\/strong>artt. 492-501 e 512,\u00a0<u>DLvo 297\/94<\/u><\/td>\n<td>\n<p>Al personale docente, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:<strong>-)\u00a0L\u2019avvertimento scritto.<\/strong><\/p>\n<p>Consiste nel richiamo all\u2019osservanza dei propri doveri.<\/p>\n<p><strong>a) La censura.<\/strong><\/p>\n<p>Consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata viene inflitta:\u00a0per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio;<\/p>\n<p><strong>-) la sospensione dall\u2019insegnamento o dall\u2019ufficio.<\/strong><\/p>\n<p>Consiste nel divieto di esercitare la funzione docente, con la perdita del trattamento economico ordinario.<\/p>\n<p><strong>b) La sospensione dall\u2019insegnamento o dall\u2019ufficio fino a un mese.<\/strong><\/p>\n<p>Comporta il ritardo di un anno nell\u2019attribuzione dell\u2019aumento periodico dello stipendio viene inflitta:<\/p>\n<p>-) per atti non conformi alle responsabilit\u00e0, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;<\/p>\n<p>-) per violazione del segreto d\u2019ufficio inerente ad atti o attivit\u00e0 non soggetti a pubblicit\u00e0;<\/p>\n<p>-) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.<\/p>\n<p><strong>c) La sospensione dall\u2019insegnamento o dall\u2019ufficio da oltre un mese a sei mesi.<\/strong><\/p>\n<p>Viene inflitta:<\/p>\n<p>-) nei casi previsti sub b) qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravit\u00e0;<\/p>\n<p>-) per uso dell\u2019impiego ai fini di interesse personale;<\/p>\n<p>-) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;<\/p>\n<p>-) per abuso di autorit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>d) La sanzione della sospensione dall\u2019insegnamento o dall\u2019ufficio per un periodo di sei mesi e l\u2019utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo.<\/strong><\/p>\n<p>Viene inflitta:<\/p>\n<p>-) per il compimento di uno o pi\u00f9 atti di particolare gravit\u00e0 integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena\u00a0\u00a0 accessoria dell\u2019interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall\u2019esercizio della potest\u00e0 dei genitori.\u00a0\u00a0 In ogni caso gli atti per i quali \u00e8 inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l\u2019incompatibilit\u00e0 del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell\u2019esplicazione del rapporto educativo.<\/p>\n<p>N.B. La sospensione dall\u2019insegnamento o dall\u2019ufficio da oltre un mese se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di\u00a0due anni nell\u2019aumento periodico dello stipendio \u2013 a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta \u2013 ed \u00e8 elevato a tre anni se la sospensione \u00e8 superiore a tre mesi.<\/p>\n<p>Per un biennio dalla data in cui \u00e8 irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione \u00e8 superiore a tre mesi, il personale docente:<\/p>\n<ul>\n<li>Non pu\u00f2 ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio;<\/li>\n<li>non pu\u00f2 altres\u00ec partecipare a concorsi per l\u2019accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se \u00e8 pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il tempo di sospensione dall\u2019insegnamento o dall\u2019ufficio \u00e8 detratto dal computo dell\u2019anzianit\u00e0 di carriera.<\/p>\n<p>Il servizio prestato nell\u2019anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell\u2019anzianit\u00e0 richiesta per l\u2019ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell\u2019anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.<\/p>\n<p>Nel periodo di sospensione dall\u2019ufficio \u00e8 concesso un assegno alimentare in misura pari alla met\u00e0 dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia. La concessione dell\u2019assegno alimentare va disposta dalla stessa autorit\u00e0 competente ad infliggere la sanzione.<\/p>\n<p><strong>e) La destituzione.<\/strong><\/p>\n<p>Consiste nella cessazione dal rapporto d\u2019impiego viene inflitta:<\/p>\n<p>-) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;<\/p>\n<p>-) per attivit\u00e0 dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;<\/p>\n<p>-) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;<\/p>\n<p>-) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell\u2019esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;<\/p>\n<p>-) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;<\/p>\n<p>-) per gravi abusi di autorit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Dispensa dal servizio.<\/strong><\/p>\n<p>Il personale \u00e8 dispensato dal servizio per inidoneit\u00e0 fisica o incapacit\u00e0 o persistente insufficiente rendimento. (Nelle more dell\u2019attuazione dell\u2019art. 74, comma 4, DLvo 150\/09, continua ad applicarsi l\u2019art. 512 del DLvo 297\/1994).<\/p>\n<p><strong>Recidiva.<\/strong><\/p>\n<p>In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell\u2019avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente pi\u00f9 grave di quella prevista per l\u2019infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata gi\u00e0 irrogata, la sanzione prevista per l\u2019infrazione commessa pu\u00f2 essere aumentata sino a un terzo.<\/p>\n<p><strong>Riabilitazione<\/strong><\/p>\n<p>Trascorsi due anni dalla data dell\u2019atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, pu\u00f2 chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva. Tale termine \u00e8 fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui alla lettera d).<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<hr \/>\n<table width=\"603\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>Nuovi illeciti\u00a0disciplinari<\/strong>art. 69\u00a0<u>DLvo 150\/09<\/u>;<\/p>\n<p>art. 55-bis, co.7; art.\u00a055-quater; art. 55- \u00a0sexies e art. 55-septies\u00a0del\u00a0<u>DLvo 165\/0<a href=\"http:\/\/www.liceoartisticobergamo.gov.it\/wp-content\/uploads\/2015\/10\/D_Lvo_165_2001.pdf\">1<\/a><\/u>;<\/p>\n<p>art. 512 del\u00a0<u>DLvo\u00a0<\/u><u>297\/94;<\/u><\/p>\n<p><u>CM 88\/10<\/u>, pp. 7-8 e\u00a0pp. 10-14<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Al personale docente non \u00e8 consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.Il personale docente, ove assuma lezioni private, \u00e8 tenuto ad informare il dirigente scolastico, al quale deve altres\u00ec comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.<\/p>\n<p>Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il dirigente scolastico pu\u00f2 vietare l\u2019assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.<\/p>\n<p>Avverso il provvedimento del dirigente scolastico \u00e8 ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.<\/p>\n<p>Nessun alunno pu\u00f2 essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.<\/p>\n<p>L\u2019ufficio di docente non \u00e8 cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico \u00e8 tenuto a darne immediata notizia all\u2019amministrazione.<\/p>\n<p>L\u2019assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall\u2019impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.<\/p>\n<p>Il personale docente non pu\u00f2 esercitare attivit\u00e0 commerciale, industriale e professionale, n\u00e9 pu\u00f2 assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societ\u00e0 costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societ\u00e0 od enti per i quali la nomina \u00e8 riservata allo Stato e sia intervenuta l\u2019autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Tale divieto non si applica nei casi di societ\u00e0 cooperative.<\/p>\n<p>Il personale che contravvenga a tali divieti viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019ottemperanza alla diffida non preclude l\u2019azione disciplinare.<\/p>\n<p>Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l\u2019incompatibilit\u00e0 sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.<\/p>\n<p>Al personale docente \u00e8 consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l\u2019esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all\u2019assolvimento di tutte le attivit\u00e0 inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l\u2019 orario di insegnamento e di servizio.<\/p>\n<p>Avverso il diniego di autorizzazione \u00e8 ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<hr \/>\n<table width=\"603\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p>\u00a0<strong>Sospensione\u00a0\u00a0cautelare<\/strong>art. 69,<u>DLvo 150\/09<\/u>;<\/p>\n<p>art. 55-ter,\u00a0<u>DLvo \u00a0<\/u><u><\/u><u>165\/01<\/u>;<\/p>\n<p><u>CM 88\/10<\/u>, pp. 15-22<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>In base alle indicazioni ricavabili dall\u2019art. 53-ter, comma 1, del DLvo 165\/01, si deve ritenere non consentito il ricorso alla\u00a0sospensione dal servizio o ad altre misure cautelari prima e a prescindere dall\u2019attivazione di un procedimento disciplinare o dalla pendenza di un procedimento penale a carico del docente.<strong>Presupposti<\/strong><\/p>\n<p>a) gravit\u00e0 dell\u2019infrazione commessa, tale da giustificare astrattamente e con valutazione ex ante il licenziamento del\u00a0dipendente;<\/p>\n<p>b) contestuale pendenza di un procedimento penale;<\/p>\n<p>c) particolare complessit\u00e0 dell\u2019accertamento del fatto addebitato al dipendente;d) non sufficienza degli esiti dell\u2019istruttoria disciplinare a motivare l\u2019irrogazione della sanzione.<\/p>\n<p><strong>Esigenze cautelari<\/strong><\/p>\n<p>a) le esigenze cautelari connesse con un procedimento penale in corso e\/o con un procedimento disciplinare attivato oppure di imminente attivazione;<\/p>\n<p>b) il rilievo dell\u2019interesse pubblico garantito attraverso il provvedimento di sospensione. Si tratta di valutare, pur con l\u2019incertezza circa l\u2019esito dell\u2019accertamento penale o della vicenda, in relazione al tipo di reato e al tipo di soggetto passivo (ad esempio, la violenza sessuale nei confronti di alunni), il grave pregiudizio e turbamento provocato (per gli alunni), nonch\u00e9 i riflessi negativi che la permanenza del docente in servizio pu\u00f2 causare alla serenit\u00e0 dell\u2019ambiente scolastico.<\/p>\n<p><strong>Organo competente:\u00a0<\/strong>Direttore generale dell\u2019U.S.R.<\/p>\n<p>Il Dirigente scolastico in casi di particolare urgenza, con provvedimento provvisorio motivato, trasmesso tempestivamente alDirettore generale dell\u2019USR per la convalida o la revoca da effettuarsi entro 10 gg. dall\u2019adozione del medesimo provvedimento.In caso di revoca o mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente \u00e8 immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento dell\u2019intero trattamento economico spettante, e fatte salve le azioni di tutela dei diritti eventualmente lesi.<\/p>\n<p><strong>Motivazione del provvedimento d\u2019urgenza<\/strong><\/p>\n<p>\u2013 gravit\u00e0 dell\u2019infrazione commessa;<\/p>\n<p>\u2013 ragioni di particolare urgenza che giustificano la sospensione cautelare;<\/p>\n<p>\u2013 natura provvisoria della sospensione cautelare;<\/p>\n<p>\u2013 termine entro cui deve essere convalidata dal Direttore generale dell\u2019USR.<\/p>\n<p><strong>Durata<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 commisurata alla permanenza delle ragioni che l\u2019hanno resa necessaria. Tuttavia, quando sia stata adottata a causa del procedimento penale, non pu\u00f2 comunque superare il termine massimo di 5 anni previsto dall\u2019articolo 9, Legge 19\/1990 (Circolare, pag. 22).<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<hr \/>\n<p><strong>\u00a0ALLEGATI\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>(Allegato 1\u00a0<u>CCNL Scuola<\/u>)<\/strong><\/p>\n<p><strong>art. 1 (Definizione)<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignit\u00e0 e alla\u00a0\u00a0 libert\u00e0 della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>art. 2 (Principi)<\/strong><\/p>\n<p>Il codice \u00e8 ispirato ai seguenti principi:<\/p>\n<ol>\n<li>\u00e8 inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;<\/li>\n<li>\u00e8 sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignit\u00e0 e ad essere tutelati nella propria libert\u00e0 personale;<\/li>\n<li>\u00e8 sancito il diritto delle lavoratrici\/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;<\/li>\n<li>\u00e8 istituita la figura della Consigliera\/del Consigliere di fiducia, cos\u00ec come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043\/94, e denominata\/o d\u2019ora in poi Consigliera\/Consigliere, e \u00e8 garantito l\u2019impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell\u2019intervento della Consigliera\/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;<\/li>\n<li>\u00e8 garantito l\u2019impegno dell\u2019Amministrazione a definire preliminarmente, d\u2019intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d\u2019Intesa per l\u2019adozione del presente Codice, il ruolo, l\u2019ambito d\u2019intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera\/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera\/Consigliere gli Enti in possesso dei requisiti necessari, oppure individuare al proprio interno persone idonee a ricoprire l\u2019incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;<\/li>\n<li>\u00e8 assicurata, nel corso degli accertamenti, l\u2019assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;<\/li>\n<li>nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto legislativo n. 165 del 2001 sia inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un\u2019apposita tipologia di infrazione relativamente all\u2019ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;<\/li>\n<li>l\u2019amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignit\u00e0 della persona.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>art. 3 (Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente\/il dipendente potr\u00e0 rivolgersi alla Consigliera\/al Consigliere designata\/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al<\/li>\n<li>L\u2019intervento della Consigliera\/del Consigliere dovr\u00e0 concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell\u2019argomento<\/li>\n<li>La Consigliera\/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sar\u00e0 adeguatamente formato dagli Enti, \u00e8 incaricata\/o\u00a0\u00a0 di fornire consulenza e assistenza alla dipendente\/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>art. 4 (Procedura informale intervento della consigliera\/del consigliere)<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>La Consigliera\/il Consigliere, ove la dipendente\/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perch\u00e9 offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.<\/li>\n<li>L\u2019intervento della Consigliera\/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>art. 5 (Denuncia formale)<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Ove la dipendente\/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all\u2019intervento della Consigliera\/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potr\u00e0 sporgere formale denuncia, con l\u2019assistenza della Consigliera\/del Consigliere, alla dirigente\/al dirigente o responsabile dell\u2019ufficio di appartenenza che sar\u00e0 tenuta\/o a trasmettere gli atti all\u2019Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potr\u00e0\u00a0avvalersi.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"2\">\n<li>Qualora la presunta\/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente\/il dirigente dell\u2019ufficio di appartenenza, la denuncia potr\u00e0 essere inoltrata direttamente alla direzione generale.<\/li>\n<li>Nel corso degli accertamenti \u00e8 assicurata l\u2019assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.<\/li>\n<li>Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125\/1991, qualora l\u2019Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotter\u00e0, ove lo ritenga opportuno, d\u2019intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera\/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l\u2019inviolabilit\u00e0 della persona.<\/li>\n<li>Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125\/91 e nel caso in cui l\u2019Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante\/il denunciante ha la possibilit\u00e0 di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.<\/li>\n<li>Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125\/91, qualora l\u2019Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potr\u00e0 adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi \u00e8 data la possibilit\u00e0 ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l\u2019assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed \u00e8 comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>art. 6 (Attivit\u00e0 di sensibilizzazione)<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.<\/li>\n<li>L\u2019amministrazione dovr\u00e0, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libert\u00e0 e della dignit\u00e0 della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Particolare attenzione dovr\u00e0 essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Sar\u00e0 cura dell\u2019Amministrazione promuovere, d\u2019intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.<\/li>\n<li>Sar\u00e0 inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti\/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.<\/li>\n<li>Sar\u00e0 cura dell\u2019Amministrazione promuovere un\u2019azione di monitoraggio al fine di valutare l\u2019efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera\/il Consigliere, d\u2019intesa con il CPO, provveder\u00e0 a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parit\u00e0 un\u2019apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.<\/li>\n<li>L\u2019Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d\u2019Intesa per l\u2019adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l\u2019adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.<\/li>\n<\/ol>\n<hr \/>\n<p><strong>\u00a0Articoli 2014, 2015, 2016 del Codice Civile\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 2104. Diligenza del prestatore di lavoro.<\/strong><\/p>\n<p>Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall\u2019interesse dell\u2019impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l\u2019esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall\u2019imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.<\/p>\n<p><strong>Art. 2105. Obbligo di fedelt\u00e0.<\/strong><\/p>\n<p>Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l\u2019imprenditore, n\u00e9 divulgare notizie attinenti all\u2019organizzazione e ai metodi di produzione dell\u2019impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.<\/p>\n<p><strong>Art. 2106. Sanzioni disciplinari.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti pu\u00f2 dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravit\u00e0 dell\u2019infrazione.<\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici\u00a0<a href=\"https:\/\/www.icscopernico.edu.it\/old\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/Decreto_del_Presidente_della_Repubblica_16_aprile_2013_n62.pdf\">DPR n.62\/2013<\/a>\u00a0\u00e8 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 ed entra in vigore il 19 giugno.<br \/>\nIl codice di comportamento definisce gli obblighi\u00a0 di diligenza, lealt\u00e0, imparzialit\u00e0 e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Tali doveri di condotta sono estesi anche a tutti i collaboratori o consulenti della Pubblica Amministrazione, inclusi i collaboratori degli uffici di diretta collaborazione delle autorit\u00e0 politiche.<\/p>\n<p>L\u2019art. 54, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, stabilisce che ciascuna amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di comportamento, che integri e specifichi il Codice di comportamento generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.<br \/>\nCon delibera n. 75 del 24 ottobre 2013, la CIVIT \u2013 Autorit\u00e0 Nazionale Anticorruzione, ha dettato le linee-guida per la predisposizione dei codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni, ivi prevedendo anche in ordine alla procedura di partecipazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Novit\u00e0 DPR 13 giugno 2023, n. 81 &#8211; Codice di comportamento dei dipendenti pubblici , in vigore dal 14 luglio 2023. 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